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Jobs Act, sicurezza lavoro, l’Atto 176 della Camera con il decreto preliminare in esame

ROMA – Atto del Governo: 176. Sono stati pubblicati sul sito della Camera dei deputati (Attività legislativa – Attività di indirizzo controllo e conoscitiva – Atti del Governo sottoposti a parere) i testi e l’iter degli schemi di decreto che il Governo nella seduta dell’11 giugno 2015 ha approvato in merito all’attuazione del Jobs Act Legge 10 dicembre 2014 n.183. (Leggi: i quattro decreti sono stati approvati in via definitiva il 4 settembre 2015). (Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015).

Ricordando che sono già approdati in decreto legislativo – esame definitivo le due misure derivanti dal Jobs Act riguardanti la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro e la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, i nuovi decreti che sono ora all’esame delle Commissione Lavoro e Economia della Camera dei Deputati sono:

Quattro schemi di decreto che sono stati assegnati alla Commissione XI Lavoro e alla Commissione V Bilancio. Sono stati assegnati il 16 giugno 2015 e il termine per la consegna degli esiti è stato fissato per tutti al 16 luglio 2015.

Sicurezza sul lavoro

Ieri in approfondimento abbiamo trattato il provvedimento riguardante il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, ora vediamo per punti i dettagli dello schema che riguarda la sicurezza sul lavoro, ovvero quanto contenuto nell’Atto della Camera n.176.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Come segnalato nell’articolo dell’11 giugno, le misure riguardanti la sicurezza sul lavoro sono state inserite nel decreto legislativo in esame preliminare recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si tratta di un decreto che si sviluppa in tre parti: Semplificazioni procedure e adempimenti, Disposizioni in materia di rapporto di lavoro, Disposizioni in materia di pari opportunità, nel quale la prima parte Semplificazioni procedure e adempimenti è stata a sua volta suddivisa in quattro punti chiave che riguardano: Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità, Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Da comunicato del Governo avevamo elencato quindi tutte i provvedimenti previsti per la sicurezza sul lavoro. Ovvero:

  • “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail;
  • la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’Inail, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)”.

Ora li rivediamo tutti, segnalandone contestualmente il passaggio formale dello schema di decreto.

Comitato di indirizzo e Commissione consultiva permanente

Nello schema di decreto il capo interessato è il Titolo I – Capo II  Articolo 20 Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, 11. 81 e Articolo 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le integrazioni al Testo Unico riguardanti i due organi citati nel sottotitolo (che dopo l’entrata in vigore del decreto potranno continuare a esercitare nella composizione che avranno fino alla naturale scadenza) vengono elencati al punto 1 dell’articolo 20 dello schema di decreto, comma b e c:

“all’articolo 5:
1) il comma l è sostituito dal seguente: “l. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 11 Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’ interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata, Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute”.

“All’articolo 6: l) il comma l è sostituito dal seguente:
“1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell’INAIL;
c) un rappresentante del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa;
g) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri· Dipartimento della funzione pubblica;
m) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) sei esperti designati delle organizzazioni sindaèalì dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
o) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”

2) al comma 2, dopo le parole “con patticolare riferìmento a quelle relative” sono inserite le seguenti: “alle differenze di genere e a quelle relative”;
3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità e i termini per la designazione dei componenti di cui al comma l, lettere n) e o), da parte delle relative organizzazioni;
4) al comma 6, le parole “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

5) al comma 8:
1.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime.”;
J.2 alla lettera g), le parole “discutere in ordine ai” sono sostituite dalle seguenti:
“elaborare i” ;
J.3alla lettera m), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dallì entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.”;

1.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il seguente periodo: “La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.”

Oira

Strumenti dal coordinamento delle Regioni. Il passaggio dedicato agli strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio è invece rintracciabile nell’articolo 1 comma e:) “all’articolo 28 (del Testo Unico Ndr), dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma I, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma I, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende
sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Il comma e è seguito da un passaggio complementare, che cita come il Ministero del Lavoro con decreto da approvare previo consenso della Commissione consultiva, debba procedere nell’individuare ancora strumenti di supporto per la valutazione dei rischi e tra questi strumenti informatizzati a guisa del sistema Oira di Eu-Osha.

Datore lavoro primo soccorso e addetto antincendio

Viene abolito il comma 1-bis dell’articolo 34 del TU (“1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 [servizio prevenzione e protezione obbligatorio Ndr] , nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”) e viene conseguentemente abolito il riferimento al comma 1-bis anche nel comma 2-bis riguardante l’obbligo formativo.

Resta quindi come riferimento il comma 1 dell’articolo 34 “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”.

I casi previsti dall’Allegato II ricordiamo essere: Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori, 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori”.

Sorveglianza sanitaria

Abolita la visita medica preventiva in fase preassuntiva (articolo 41 e-bis).

Sempre per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria viene raddoppiato l’importo delle sanzioni per violazioni in merito a più di cinque lavoratori delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma l, lettera g) (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e vengono contestutalmente raddoppiate le sanzioni dall’articolo 37, commi 1,7,9 e 10, (formazione lavoratori, dirigenti e preposti, addetti antincendio, Rls). Triplicate se le violazioni si riferiscono a più di dieci lavoratori.

Sanzioni

Ancora in merito alle sanzioni vengono introdotte una serie di emendamenti all’articolo 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso. All’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

l) al comma 2, lettera e), le parole: “80, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “80, comma 1”;
2) al comma 3, lettera d), le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3-bis”;
3) al comma 4, lettera b), le parole: “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 3”;
4) al comma 6, le parole: “ai luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “alle attrezzature” e le parole: “è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivanlente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4,
alinea”.

Sostituito integralmente l’articolo 302-bis, Potere di disposizione. Il nuovo articolo prevede:

“Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di disposizione è indicato il termine per la regolarizzazione.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma l è ammesso ricorso, entro quindici giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.
3. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli organi di vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la pena dell’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro.”;
s) All’Allegato IV il punto 1.11.2 è sostituito dal seguente: “Nelle aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda, durante gli intervalli di lavoro, per la consumazione dei pasti, qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa devono avere uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti. I predetti locali devono avere adeguati requisiti igienico funzionali.”

Registro infortuni

L’abolizione dell’obbligo registro infortuni in previsione del Sinp avviene eliminando le parole “al registro infortuni ed” dall’articolo 53 comma 6.

Articolo che quindi diverrebbe:”6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Uso Dpi, viene inserita anche la figura del datore di lavoro nella definizione di operatore al comma e dell’articolo 69, accanto al lavoratore incaricato.

Introdotto un intero articolo 73-bis (in coda all’articolo 73 Informazione formazione e addestramento) riguardante l’Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

Cantieri e coordinatore progettazione ed esecuzione

Cantieri. Per quanto riguarda l’articolo 88 Campo di applicazione del Capo I Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili viene sostituito il comma g-bis che indica che le disposizioni non si applicano a “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o
alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI”, con il nuovo g-bis, ovvero non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti infonnatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.

Requisiti del coordinatore per la progettazione. Viene inserita una nuova parte al comma 3 dell’articolo 98, ovvero modalità e contenuti dei cosi. In particolare viene annoverato un aggiornamento dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per coordinanto progettazione ed esecuzione) da Accordi Stato Regioni. E viene indicato come “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2“.

Inail e trasmissione degli infortuni sul lavoro

Per quanto riguarda infine tali adempimenti, ovvero ciò che il comunicato del Governo ha indicato come: “il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL; la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro; la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro”, viene dedicato a essi un articolo intero, l’Articolo 21 – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti glì infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Viene proposto di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in vari punti.

All’articolo 28, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri
elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul
proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le
modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.”.

Quindi le modifiche all’articolo 53 sulle modalità di denuncia:

l) al primo comma, secondo periodo, le parole: “da certificato medico” sono sostituite dalle seguenti: “dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il terzo periodo è soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: “certificato medico” sono inserite le seguenti: “trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni;
3) al quinto comma le parole: “corredata da certificato medico” sono sostituite dalle seguenti: “corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il quarto periodo è soppresso;
4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio,” sono soppresse, la parola “rilasciato” è sostituita dalle seguenti: “trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore” e dopo le parole: “primo approdo” sono inserite le seguenti: “o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia ritenuta professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all ‘Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.

E ancora all’articolo 54:

” 1) al primo comma, le parole: “che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “mortale o con
prognosi superiore a trenta giorni“;
2) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’ articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma J, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni”.

All’articolo 56:

“1) “il primo comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma l, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro ­ settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:“;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “La direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.”;
4) al quarto comma, le parole: “alla direzione provinciale del lavoro – settore
ispezione del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Infine gli articoli 238:

“I) al secondo comma, dopo le parole: “Detto certificato” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38” e le parole: “esso è compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l’Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende” sono sostituite dalle seguenti: “e deve essere trasmesso ali ‘Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle
denunce di cui al secondo comma”;
3) il comma quarto è sostituito dal seguente: “La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a eflettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati”.

E 251:

“dopo il primo comma, è inserito il seguente: “i dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”

Tutte le modifiche elencate in merito a tali adempimenti entreranno in vigore 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, e abrogheranno i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto Del fare 21 giugno 2013, n. 69.

A decorrere dei 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto si intende assolto per le malattie professionale da articolo 139 del Testo unico assicurazione obbligatoria, l’obbligo di trasmissione per il Registro nazionale della malattie da lavoro (ex Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38).

Info: Camera dei deputati Atti del Governo sottoposti a parere (176-179)

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