DL Sicurezza sul lavoro. Approvata dalla Camera Dei Deputati il 18 dicembre la legge di conversione del decreto 31 ottobre 2025, n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre.
La legge di conversione non è stata ancora pubblicata in GU. Qui i documenti disponibili sul sito della Camera dei Deputati. Tra le disposizioni aggiunte al Dl in sede di conversione figurano, in sintesi:
- termine di 30 giorni per formazione e addestramento lavoratori assunti in imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- necessità di assenza di condanne penali e per sicurezza sul lavoro per l’accesso delle imprese alla Rete di lavoro agricolo di qualità;
- priorità ispettiva sulle attività in subappalto in cantiere, due decreti dovranno definire l’obbligo dei datori di lavoro di dotare i lavoratori di codice univoco anticontraffazione e tessera di riconoscimento in badge;
- innalzamento sanzioni Patenti a crediti e previsione estensione patente a crediti ad altri ambiti;
- revisione norma scale verticali permanenti;
- assunzione lavoratori svantaggiati e con disabilità, fino al 60% il limite percentuale e possibilità di distacco, stipula convenzioni quadro;
- nuove misure sicurezza lavoro volontari a integrazione del TU tra cui “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto”.
Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone nella nota del Ministero del Lavoro del 18 dicembre 2025: “Il Decreto Sicurezza è da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole mettere in sicurezza il futuro. Il via libera della Camera dei Deputati è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali”.
