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Per i lavori sotto tensione occorre adottare procedure scritte

Già si è detto che fra i requisiti minimi per conseguire l’autorizzazione ministeriale a eseguire lavori sotto tensioni è prescritto, da parte delle aziende che ne fanno richiesta, il possesso dell’organizzazione e del controllo di cui all’All. II dell’art. 82 del TU 81/08.

Altro requisito è quello delle procedure di lavoro, che devono essere scritte.

Esse devono anche: 1) definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori; 2) individuare nel dettaglio sia: le figure professionali previste ai fini dello svolgimento dei lavori, che le modalità di comunicazione fra le stesse “al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza”.

Ma non basta. Le procedure devono contenere:

a- le pertinenti normative tecniche;
b- le condizioni generali per l’esecuzione del lavoro;
c- l’organizzazione dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse;
d- la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;
e- le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.

Anche per il requisito minimo delle procedure, si deve fare riferimento a quanto stabilito dalle norme tecniche CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

Qual è la validità delle autorizzazioni concesse alle aziende in possesso dei voluti requisiti minimi di cui ci siamo occupati anche nell’articolo apparso in precedenza nella rubrica (organizzazione e controlli, procedure)?

Risponde il punto 3 dell’All. II dell’art. 82 del TU.  “Il Ministero del Lavoro, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione rilasciata” avvalendosi dell’INAIL (sopralluoghi e accertamenti, Nda).

Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti, l’autorizzazione viene sospesa con effetto immediato mentre nei casi di particolare gravità si procede alla sua revoca.

Riferimenti. Decreto interministeriale 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 – Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V.

Leggi: lavori sotto tensione autorizzazione aziende

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