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DL sicurezza sul lavoro, approvata la conversione in Legge

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DL sicurezza sul lavoro, approvata la conversione in Legge

DL Sicurezza sul lavoro. Approvata dalla Camera Dei Deputati il 18 dicembre la legge di conversione del decreto 31 ottobre 2025, n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre.

La legge di conversione non è stata ancora pubblicata in GU. Qui i documenti disponibili sul sito della Camera dei Deputati. Tra le disposizioni aggiunte al Dl in sede di conversione figurano, in sintesi:

  • termine di 30 giorni per formazione e addestramento lavoratori assunti in imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • necessità di assenza di condanne penali e per sicurezza sul lavoro per l’accesso delle imprese alla Rete di lavoro agricolo di qualità;
  • priorità ispettiva sulle attività in subappalto in cantiere, due decreti dovranno definire l’obbligo dei datori di lavoro di dotare i lavoratori di codice univoco anticontraffazione e tessera di riconoscimento in badge;
  • innalzamento sanzioni Patenti a crediti e previsione estensione patente a crediti ad altri ambiti;
  • revisione norma scale verticali permanenti;
  • assunzione lavoratori svantaggiati e con disabilità, fino al 60% il limite percentuale e possibilità di distacco, stipula convenzioni quadro;
  • nuove misure sicurezza lavoro volontari a integrazione del TU tra cui “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto”.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone nella nota del Ministero del Lavoro del 18 dicembre 2025: “Il Decreto Sicurezza è da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole mettere in sicurezza il futuro. Il via libera della Camera dei Deputati è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali”.

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