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Misure urgenti sicurezza sul lavoro, decreto legge in GU

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Decreto – legge 31 ottobre 2025, n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2025 il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre. In vigore dal 31 ottobre 2025.

Questo il testo del provvedimento. Riassumiamo in elenco alcune delle principali misure approvate:

  • revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;
  • risorse Inail destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • vigilanza Inl in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL, provvedimento Garante Privacy in 60 gg per gestione dati;
  • modifiche all’articolo 27 del TU con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
  • potenziamento Ispettorato nazionale del lavoro 300 funzionari da mobilità e nuovi reclutamenti per concorso nel 2026 2027 e 2028, nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri;
  • nuove risorse Inail al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative;
  • Rls, modifiche “all’articolo 37 del TU: “1) al comma 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.», il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”;
  • modifiche all’articolo 41 del TU, al comma 4-bis aggiunta le previsione di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Il Ministro della salute;
  • modifiche all’articolo 77 TU obblighi datore di lavoro su Dpi efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
  • scale verticali “permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e’ fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu’ di 60 centimetri”;
  • articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: priorità a parapetti, reti e altrimenti sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso fune, sistemi di arresto;
  • Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione: “entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri e i requisiti disposti dall’accordo di cui al comma 1
    devono essere riferiti alla competenza e certificata
    esperienza in
    materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti gia’ accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
  • tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
  • borsa di studio Inail dal 1° gennaio 2026 per ragazzi superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, nelle scuole primarie e secondarie, università e alta formazione, sussidi su domanda e fino a 7000 euro l’anno per frequenza con profitto;
  • adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità Inail;
  • convenzioni Ministero Lavoro, Inail e Uni consultazione gratuita delle norme tecniche salute e sicurezza sul lavoro;
  • “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche,
    per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
    disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”;
  • entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
  • sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”; MC fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, screening, LEA; entro dodici mesi previsto decreto per la definizione delle strutture convenzionate per il datore di lavoro delle quali il MC può essere collaboratore;
    “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”;
  • convenzioni con aziende sanitarie locali o con medici competenti per gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità;
  • modifiche agli adempimenti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, Croce Rossa Italiana e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;
  • proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza da eventi meteorologici 2 novembre 2023 Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e
    Prato, Massa Carrara e Lucca.

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