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Dirigente servizio prevenzione e protezione, concorso ASL “Spezzino”

LA SPEZIA – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.61 del 2 agosto 2011 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.29 del 20 luglio 2011 la riapertura dei termini di un bando di concorso pubblico destinato alla copertura di un posto per “Dirigente delle professioni sanitarie – area della prevenzione” destinato all’Azienda sanitaria locale n.5 “Spezzino”.

Il bando è stato approvato con delibera regionale n.403 del 19 maggio 2011, pubblicato sul BUR ligure n.23 dell’8 giugno 2011. Ora viene proposto definitivamente dopo l’innesto di integrazioni riguardanti l’assegnazione del posto e i requisiti di ammissione.

Termine ultimo per la partecipazione al concorso pena l’esclusione, è il 1° settembre ovvero il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando su G.U. Requisiti richiesti per essere ammessi:

  • “Età:come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano  un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio;
  • cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza e dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione funzionale da conferire;
  • idoneità fisica all’impiego. Con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, l’accertamento sarà effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
  • non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • non essere stati destituiti o dispensati  dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;
  • non aver riportate condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
  • per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

È altresì richiesto il possesso del seguenti requisiti specifici :

  • Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (4/S);
  • cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni;
  • attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato di cui all’art. 28 comma 1 del  Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.ii.mm., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e  tecniche di comunicazioni in azienda e di relazioni sindacali.

Completiamo ricordando quanto previsto dall’articolo del Testo unico citato, ovvero la sezione della legge afferente la valutazione dei rischi. Che testualmente dichiara:

“Sezione II Valutazione dei rischi – Art. 28. (Oggetto della valutazione dei rischi)
1. La valutazione di cui anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010″.

Concludiamo infine ricordando quanto attenga al “Servizio protezione e prevenzione sul posto di lavoro”, al dirigente responsabile RSSP, richiamando ancora fedelmente quanto previsto dall’articolo 33 ancora del D.lgs 81/08:

“Art. 33. (Compiti del servizio di prevenzione e protezione) –  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro“.

Info: Gazzetta n. 61 del 2 agosto 2011 – Azienda sanitaria locale n. 5 spezzino – la spezia

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