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Esonero 40% contributi nuove assunzioni, le condizioni della Legge di stabilità 2016

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Esonero 40% contributi nuove assunzioni, le condizioni della Legge di stabilità 2016

L’art. 178 della Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), rilevata la necessità di “promuovere forme di occupazione stabile”, ai datori di lavoro privati* riconosce, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua).

L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. L’esonero non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.  Non spetta ai datori di lavoro** in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Spetterà all’Inps il compito di monitorare il numero di rapporti di lavoro attivati secondo i criteri e le modalità sopra ricordate e delle conseguenti minori entrate contributive. Lo stesso Inps invierà relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Dei benefici dell’esonero ex art. 178 nel settore agricolo si occupa il successivo art. 179, fissandone i limiti per gli anni dal 2016 al 2019 sia che si tratti di assunzioni di impiegati/dirigenti, sia di quelle con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operando le esclusioni per alcuni contratti (es. apprendistato) in relazione alla decorrenza e all’eventuale circostanza di pregressa occupazione.

* Con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016.
** Ivi considerando società controllate o collegate (art. 2359 del c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Continua martedì 5 gennaio 2016: congedo padre lavoratore

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