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Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo

Esiste l’obbligo, da parte del datore di lavoro delle “strutture di ricovero e cura pubbliche e private” (art. 31, c. 6 del TU 81/08) di istituire il servizio di prevenzione e protezione purchè vi operino oltre 50 lavoratori. Poichè è molto diffusa fra questi soggetti  la pratica,  per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in appalto a terzi alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si domanda se il  limite di 50 lavoratori imposto come condizione per l’obbligatorietà dell’istituzione del  SPP,  sia raggiunto con la somma del numero dei lavoratori dipendenti  più quello degli operatori della ditta appaltatrice.

È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal  solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a questa situazione che corre l’obbligo del datore di lavoro della struttura di istituire il  SPP interno, con tutti i diritti e doveri previsti dall’art. 33 del TU citato.

Da parte sua, la ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere alla istituzione di un proprio SPP ai cui addetti deve fornire, oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza connessi all’attività  svolta nell’ambiente di  lavoro della ditta appaltante e ciò per effetto di quanto prescritto dall’art. 26 del TU (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

Il comma 8 del  successivo art. 31 considera l’ipotesi di strutture di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso prevede la possibilità che venga istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

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