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Tutela previdenziale lavoratore in quarantena, messaggio Inps

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Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Questo il messaggio Inps n.3653 del 9 ottobre 2020 segnalato dal Ministero del Lavoro con chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia e che va a completare il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020.

  1. Quarantena o sorveglianza. Inps chiarisce: non decorre tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera per lavoratore in quarantena o lavoratore in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (Dl 18/2020 art. 26 commi 1 e 2) che si trovi impiegato attraverso lavoro agile, smart working, telelavoro. “È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.
  2. Quarantena per ordinanza amministrativa, ovvero divieto di allontanamento dal proprio territorio. Quarantena non riconosciuta in caso di misure esclusivamente amministrative, in quanto la quarantena necessita di un provvedimento dell’autorità sanitaria.

    Tale indicazioni Inps deriva del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 articolo 19 che aveva introdotto la possibilità di richiesta di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i lavoratori oggetto di contenimento delle regioni Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
  3. Lavoratori all’estero in quarantena per disposizioni sanitarie estere. Per effetto di articolo 26 del Dl 18/2020 e dei Dpcm la tutela tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 non potrà essere riconosciuta in quanto riconosciuta esclusivamente per disposizioni sanitarie italiane.
  4. (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD). Tutela non riconosciuta per il principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, e principio valido “anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro”.

Info: messaggio n.3653 del 9 ottobre 2020

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