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Disposizioni in materia intelligenza artificiale, legge in GU

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Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025 la legge approvata lo scorso 17 settembre dal Senato che sarà in vigore dal 10 ottobre.

La legge riporta provvedimenti per l’utilizzo e per la ricerca in materia di intelligenza artificiale, per un utilizzo su in settori come la sanità e il lavoro. Impiego che sia antropocentrico, trasparente e sicuro, con interventi introdotti al fine di vigilarne i rischi e tutelarne l’impatto sui diritti fondamentali della persona, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 13 giugno 2024.

Segnalando la nota esplicativa del portale Innovazione.Gov, raccogliamo in elenco i punti salienti della nuova legge:

  • nei principi generali, ai fini della “ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” si richiamano il rispetto dei diritti fondamentali, della Costituzione, dell’UE, della protezione dati, Regolamento (UE) 2016/679, trasparenza e parità di genere, dell’autonomia decisionale dell’uomo, del metodo democratico della vita istituzionale, la cybersicurezza e l’accessibilità, la libertà di espressione;
  • lo Stato promuove lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA per la crescita delle imprese e per un mercato del lavoro equo, facilita l’accesso ai dati e favorisce servizi e data data-center posti nel territorio nazionale;
  • vengono riportate misure in materia di sicurezza e difesa nazionale;
  • sanità: promossi lo sviluppo e lo studio ai fini medici e di prevenzione nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, senza condizionare accesso alle prestazioni – sviluppo per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità – impregiudicata la decisione sempre rimessa ai medici – previste misure per la ricerca scientifica – prossimo decreto del Ministero della Salute definirà i criteri per il trattamento dei dati – disposizioni in materia di Fasciscolo sanitario elettronico;
  • lavoro: “L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea” – utilizzo sicuro e trasparente e nel rispetto dei dati – il datore di lavoro dovrà comunicare e consegnare informative – utilizzo nella gestione del lavoro che rispetti i diritti del lavoratore, senza alcuna discriminazione;
  • istituito presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro che verrà definito con prossimo decreto;
  • prestazioni intellettuali – supporto alla professione, “le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”;
  • PA, utilizzo per incrementare i servizi, – supporto all’attività provvedimentale;
  • impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria;
  • modificato il Codice di procedura civile, articolo 9, secondo comma, “dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale»”;
  • istituiti la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni;
  • Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate entrambe quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, la prima per lo per lo sviluppo e l’innovazione, la seconda per la sicurezza;
  • introdotte misure per i PPP degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per lo sviluppo di innovazione tramite l’IA riguardante lo sport;
  • diritto d’autore: “Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell’ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore»; b) dopo l’articolo 70-sexies è inserito il seguente: «Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater»”.

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