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Storia normativa sicurezza – 5 La Carta Costituzionale

5 – La Carta costituzionale e la rinascita del Paese.

La Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1 gennaio 1948, permeata di spirito sociale, rispondeva alle istanze più profonde del popolo italiano, espresse dai partiti che si riaffacciavano sulla scena politica  nel secondo dopoguerra, in una atmosfera incandescente ricca di contrasti spirituali, sociali ed economici.

L’Italia si qualifica preliminarmente (art.1) in un triplice modo: repubblica, democratica, fondata sul lavoro. Attributo, quest’ultimo di significato storico- dogmatico e politico-programmatico indicante il nuovo  carattere assunto dallo Stato. Il lavoro viene elevato esplicitamente a nucleo fondamentale della struttura statuale.

Si afferma il concetto di giustizia sociale inteso a trasformare  l’organizzazione del lavoro,  in merito alla tutela del prestatore d’opera, per l’affermazione  del principio di effettiva libertà e concreta uguaglianza del contraente più debole nel rapporto di lavoro. Ciò comporta che il diritto del lavoro, pervaso da uno spirito nuovo, deve attuare una tutela preferenziale a favore del lavoratore posto, per cause di natura economica e giuridica, in condizioni di netta inferiorità rispetto all’imprenditore in modo da controbilanciare parzialmente le forze del privilegio economico, rimuovendo gli ostacoli e le diseguaglianze, per conseguire il pieno sviluppo della personalità  del lavoratore.

La disciplina del lavoro, contenuta principalmente nella parte dedicata ai rapporti economici, si apre dichiarando che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Questo carattere  generale costituisce il cardine attorno al quale ruota  tutto il sistema normativo, finalisticamente diretto alla protezione fisica e morale  del lavoratore. Le garanzie costituzionali a tutela del lavoro (artt.36-41) si possono distinguere in garanzie:

  • Di realizzazione dell’eguaglianza sociale e di compartecipazione all’indirizzo politico generale;
  • di tutela della personalità del lavoratore nel rapporto di lavoro;
  • di autotutela sindacale;
  • previdenziali ed assistenziali.

All’apice di sistema è posto l’art. 46 – rimasto inattuato – col quale di riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’azienda. Quest’ultimo principio, secondo  alcuni studiosi, tenderebbe ad attribuire al lavoratore, nell’economia dell’azienda, una posizione del tutto nuova che dovrebbe sostituirsi a quella tradizionale di soggezione, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità umana.

Infine, va sottolineato che  pur affermando il diritto d’impresa attraverso la libertà dell’iniziativa economica privata, il costituente afferma con forza che questa”non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale  e in modo da recare  danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”. (art.41). È questo il cardine dal quale discende la vigente normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nel 1955 vengono emanati dall’Esecutivo i decreti di attuazione della suddetta disposizione, i quali costituiscono il primo “corpus normativo” prevenzionale sulla sicurezza del lavoro, e per oltre mezzo secolo saranno le basi di riferimento per assicurare la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nell’industria, nell’agricoltura, nel terziario e nella pubblica amministrazione.

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