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Il Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il c. 131 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha confermato il disposto del Dm 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’art. 1, c. 1187 della Finanziaria 2007*.

L’informazione, data anche nell’approfondimento della Rubrica in data 6 febbraio, mi offre il pretesto per occuparmi, appunto, del Fondo che è stato istituito presso il Ministero del Lavoro con la Finanziaria del 2007.

Le prestazioni del Fondo sono erogate nei soli casi di infortunio:

  • avvenuto successivamente al 1° gennaio 2007;
  • che abbia comportato il decesso del lavoratore.

Le prestazioni consistono in

  • sussidi;**
  • anticipi delle somme erogate dall’INPS come rendita ai superstiti.**

I soggetti beneficiari del Fondo sono questi familiari del lavoratore deceduto:

  • coniuge;
  • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità;
  • genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto (in mancanza di coniugi e figli);
  • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto (in mancanza di coniugi e figli).

Chi eroga le prestazioni? L’Inail, al quale il Ministero trasferisce le risorse destinate del Fondo.

Per ottenere i benefici occorre che si sia verificato favorevolmente l’esito di un accertamento sommario e di una ispezione da parte del Servizio Ispettivo dell’INAIL e delle Direzioni territoriali del Lavoro.

* Art. 1, c. 1187: “Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al TU di cui al DPR 1124/1965, è istituito presso il Ministero del lavoro… il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009…”.
** È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef.

Continua mercoledì 26 febbraio 2014: la Commissione consultiva permanente.

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