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Il rapporto Ilo e la convenzione 187/2006

Già si è detto del rapporto dell’Ilo (International Labour Organization) presentato in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata, come di consueto, il 28 aprile.

Nel convegno tenutosi a Roma l’Italia è stata invitata ad avviare “il prima possibile il processo di ratifica delle principali Convenzioni Ilo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n.155 e n. 187)*, un vuoto incomprensibile visto che questo non rappresenterebbe nessun aggravio né dal punto di vista legislativo né tantomeno amministrativo” (leggi articolo sul portale Lavoro dignitoso).

La Convenzione 187/2006 definisce “cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute… la cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilità e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorità al principio di prevenzione”.

Tutto ciò viene conseguito attraverso un “programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro… che “includa obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorità e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché mezzi destinati a valutare i progressi”.

Il ministro del Lavoro Poletti, nel suo intervento nella conferenza stampa di Roma del 28 aprile, ha sottolineato il problema di governance perché “sono troppi i soggetti che hanno titolo ad intervenire in materia di sicurezza e salute sul lavoro”… e c’è bisogno … “di una cornice istituzionale definita all’interno della quale ci siano sistemi relazionali con responsabilità precise e una capacità di collaborazione che deve crescere…”.

Sulle caratteristiche che devono possedere i sistemi istituzionali dei Paesi membri, l’art. 4 della Convenzione Ilo 187 /2006, prefigura la presenza di:

  • uno o più organi consultivi nazionali …competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • l’offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
  • la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
  • un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell’ILO;
  • disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
  • meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l’economia informale.

* la n.155 titola Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981, la 187 Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006.

Continua martedì 6 maggio 2014…

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