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Ministero Trasporti, decreto 25 novembre, proroga vita tecnica impianti a fune

ROMA – Funivie. Pubblicato in GU del 12 dicembre 2014 n.288 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2014 con la proroga di un anno della vita tecnica degli impianti a fune.

Il provvedimento cita il Decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e richiama le disposizioni della Legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).

La Legge 11 novembre 2014 così citava: “1. I termini previsti dal  paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali”.

L’articolo 1 del decreto 25 novembre quindi stabilisce che: “Gli impianti a fune, la cui vita tecnica – ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 – compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un anno”. Possono godere della proroga anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa proroga, è scaduta da non oltre due anni a far data dall’11 novembre 2014.

La proroga necessita di autorizzazione e nulla osta. Tale autorizzazione deve essere concessa dagli Ustif, dopo accertamento di idoneità e controlli.

Info: Ministero Trasporti decreto 25 novembre 2014

Leggi anche: requisiti personale sicurezza impianti a fune

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