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Requisiti personale sicurezza impianti fune, decreto Ministero Trasporti

ROMA – Pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto dirigenziale 17 settembre 2014 n.228 Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico. In Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2014 n.227.

Il decreto fissa requisiti e modalità di abilitazione del personale di impianti funicolari aerei o terrestri delle seguenti categorie:

“A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale,
piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”.

Indicando innanzitutto quanto siano preposti all’esercizio degli impianti a fune l’Esercente, il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio, il provvedimento introduce disposizioni riguardanti il personale operativo avente le seguenti qualifiche: capo servizio; macchinista; agente.

Il decreto indica in primo luogo come deve essere organizzato il Personale addetto all’esercizio di impianti a fune. Quindi procede a descrivere in dettaglio i requisiti
del Capo servizio (documenti rilascio patentino sospensione e revoca, accertamento ed
estensione idoneità tecnica, requisiti fisici, nulla osta nomina alla Società esercente, pluralità di incarichi); del macchinista e dell’agente; dei sostituti di Capo servizio, macchinisti e agenti.

Entrerà in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione in GU quindi entro metà ottobre. Le disposizioni precedenti in materia verranno abrogate.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie:

“1) Per coloro che già esercitano le funzioni di Capo Servizio all’entrata in vigore della presente norma, non viene considerato il peso U.C.I.; in caso di nuove nomine si
provvederà al calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all’art. 10;
2) Tutti coloro che svolgono o hanno già svolto le funzioni di Capo Servizio Sostituto o Capo Servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto intendono continuare a svolgere le stesse funzioni devono richiedere il rilascio del patentino per le corrispondenti categorie di impianti allegando la documentazione di cui all’art. 3 punti 1, 2, 3 e 4; (età minima di 21 anni, età massima di 67 anni capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C; di non essere consumatore abituale di droghe; 4. di non fare abuso di alcool Ndr)”. 

Info: decreto dirigenziale 17/09/2014 in GU

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