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Decreto Fiscale, legge di conversione in GU, Testo coordinato

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Con una nota del 22 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro ha raccolto le principali novità in materia lavoro derivanti dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146. Conversione del Decreto fiscale, in vigore dal 21 dicembre.

Riassumiamo in elenco quanto approvato in sede di conversione (il testo coordinato pubblicato il 21 dicembre). :

  • rinvio versamenti federazioni sportive in scadenza in nove mesi dal 31 marzo 2022;
  • disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità per completamento carichi e rispetto ai limiti fissati dall’articolo 10 del Codice della strada;
  • fondo genitori separati o divorziati 10 milioni nel 2022, assegno fino a 800 euro mensili, entro 60 giorni nuovo decreto sulle mensilità possibili;
  • lavoratori con disturbo dello spettro autistico: qualificazione delle startup a vocazione sociale, retribuzioni e reddito, utile non imponibile, incentivo di 36 mesi per i datori di lavoro a domanda, entità del fondo fino al 2031 e oltre;
  • lavoratori autonomi occasionali: avvio attività con preventiva comunicazione all’Inl dal committente secondo quanto rpevisto dal dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente;
  • proroga al 31 dicembre dell’invio dei dati per l conguaglio, il pagamento o per il saldo integrazione salariale, considerate presentate le domande inviate all’entrata in vigore della legge;
  • Istituita presso Inail l’Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO), con funzionamento da definire con decreto entro 60 giorni.

Sicurezza sul lavoro:

  • divieto contratti con PA e stazioni appaltanti in caso di sospensioni dell’attività per violazioni della sicurezza sul lavoro;
  • lavoratori autonomi occasionali: avvio attività con preventiva comunicazione all’Inl dal committente secondo quanto previsto dal dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente. La modifica all’articolo 14 del TU disposta dall’articolo 13-bis della legge: “(Con riferimento all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivita’ di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attivita’ dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita’ operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.)”.
  • modifiche all’articolo 18 obblighi del datore di lavoro e del dirigente: nuovo b-bis: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente periodo. Il preposto non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita”.
  • Il preposto ha un nuovo articolo 1 comma a dell’articolo 19, che diviene: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;
  • e una nuova lettera f: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate”.
  • appalto e somministrazione: obbligo di comunicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto;
  • formazione lavoratori articolo 37, previsto nuovo Accordo Stato Regioni entro giugno 2022 che indichi: “accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita’ della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalita’ della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita’ delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa»;
  • nuove norme sull’addestramento lavoratori, comma 5 articolo 37: “prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”;
  • aggiornamento e datore di lavoro, i dirigenti e i preposti secondo nuovo accordo Stato Regioni;
  • “per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita’ formative devono essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • sicurezza istituzioni scolastiche, nuovo comma 3.1 all’articolo 18 del TU: dirigenti scolastici esentati da responsabilità qualora abbiano tempestivamente richiesto interventi strutturali e di manutenzione. “In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonche’ ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione”. Dopo valutazione del buon padre di famiglia possono interdire l’uso degli spazi, evacuare e comunicare immediatamente all’amministrazione. “Valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione”. Documento di valutazione congiunto dirigente e amministrazione, valutazione congiunta da definire con decreto entro 60 giorni.

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