ROMA – Pubblicata dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la circolare 26363/DIV3/C del 25 ottobre 2013 con oggetto Circolazione dei carrelli. Procedure di immatricolazione.
Il documento, alla luce della recente emanazione della Circ. 10 giugno 2013, n. 14906, con cui si stabilisce che tutti i carrelli per circolare su strada debbano essere immatricolati e targati, interviene a definire le norme applicative che i Centri Prova Autoveicoli debbono adottare per procedere alla verifica dell’idoneità alla circolazione dei veicoli in questione.
La circolare si applica “esclusivamente ai carrelli, siano essi elevatori, trasportatori o trattori, già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione, ancorché scaduto, purché la scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007, emesso da un UMC (ex Ufficio Provinciale MCTC) sulla base del D.M. 28 dicembre 1989 […] . I carrelli privi di tale documento (ovvero scaduto e non più rinnovato come sopra detto) devono considerarsi come “immessi in circolazione” per la prima volta e, anche se usati, soggetti integralmente alle procedure ed alle norme del vigente Codice della Strada, che prevede la verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CP A su richiesta del costruttore”.
Per i carrelli muniti dell’autorizzazione di cui al D.M. 28 dicembre 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede che proprietario del carrello presenti istanza di collaudo al Centro Prova Autoveicoli (competente in base alla sede del proprietario) con allegata la seguente documentazione:
- “autorizzazione alla circolazione di cui al D.M. 28 dicembre 1989 con l’eventuale scheda tecnica a suo tempo rilasciata dal costruttore;
- scheda informativa rilasciata dal costruttore, come previsto dal D.M. 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni, comprensiva delle eventuali prescrizioni per la circolazione su strada ovvero relazione tecnico-descrittiva sottoscritta da professionista abilitato contenente sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia i lavori, le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la circolazione su strada;
- fotocopia della dichiarazione CE (sicurezza macchine);
- disegni (o fotografie) quotati del veicolo.”
IL CPA verifica la regolarità della documentazione ed esegue le verifiche per il collaudo del carrello che la circolare elenca. Per quanto concerne il motore:
- “in caso di motore termico, trattandosi di motori già immessi sul mercato, non è necessario alcun accertamento né per quanto concerne le emissioni né per quanto concerne la potenza, alla stregua di quanto applicato per la trasformazione di veicoli di categoria N in MO;
- il motore elettrico deve essere provvisto delle targhette previste dalla normativa sulle apparecchiature elettriche; sarà acquisita la dichiarazione del costruttore del veicolo di rispondenza della macchina elettrica alle norme CEI o EN/ISO vigenti all’atto della costruzione della macchina.”
I veicoli dovranno inoltre rispondere integralmente alle norme sui:
- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- installazione della targa;
- installazione dei retrovisori e dei vetri;
- avvisatore acustico;
- rumore (valori di rumorosità);
- sterzo;
- compatibilità elettromagnetica;
- dispositivi di rimorchio;
- protezione degli elementi motore; delle parti sporgenti e delle ruote;
- manuale di istruzioni;
- comandi;
- visibilità;
- efficienza frenante.
Per approfondire: Circolazione dei carrelli. Procedure di immatricolazione.