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Rspp e Aspp esonero corsi formazione? Gli allegati III e V bozza Accordo Stato Regioni

Già mi sono occupato degli allegati II e IV della bozza di revisione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’aggiornamento degli Rspp e degli Aspp.

Proseguendo la lettura del documento, nell’ All.I si può esaminare un elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, c. 2, primo periodo* del TU 81/08 (laurea magistrale, LM, LMSNT; laurea specialistica, S; laurea, L, LSNT, quali sono state istituite con i diversi DM dell’Università e della ricerca fra il 2000 e il 2009).

Nell’All.III, invece, sono comprese le disposizioni in merito al riconoscimento dei crediti formativi “i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, fra di loro”.

Nell’allegato si fa riferimento all’art. 32, c. lett. c) e d) del DL 69/2013**. Secondo la lettera c), “in tutti i casi di formazione e aggiornamento… in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il Rspp, è riconosciuto il credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.

Per la lettera d), “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento … per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.

Per l’esonero della frequenza dei corsi, l’All.III indica le specifiche condizioni con l’avvertenza che, per ottenere il beneficio, occorre “fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell’avvenuto completamento del percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/i percorso/i formativo/i di contenuto analogo”.

Due separate tabelle riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal TU 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni.

Infine l’All.V che dà “indicazioni metodologiche per la progettazione e l’erogazione dei corsi” (profili di competenza degli RSPP e ASPP, i loro bisogni formativi, il progetto formativo, le verifiche in itinere e finale).

A proposito del progetto formativo, esso va strutturato “mediante la progettazione che “traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa”, in linea l’obiettivo generale riportato nel TU 81/08, quello cioè: di trasferire “conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti; di identificare, ridurre e gestire i rischi presenti in azienda”.

Caratteristiche imprescindibili di ogni progetto formativo sono la conformità ai vincoli normativi e alle specifiche-standard di riferimento, la coerenza metodologica e tecnica con gli obiettivi formativi, la pertinenza in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, l’efficacia di realizzazione dei risultati in funzione del ruolo rivestito dai soggetti formandi.

* Per lo svolgimento della funzione di Rspp, “è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi… I corsi … devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni … n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.

** Convertito nella L. 98/2013, la norma reca le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Leggi: gli allegati II e IV della bozza di accordo Stato Regioni

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Approfondimento Anfos – Bozza accordo 2015

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