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Gli allegati II e IV della bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione Rspp

Ci vorrà del tempo per conoscere la versione definitiva del nuovo testo di revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’aggiornamento dei Rspp e Aspp, ma sulla base della bozza successiva all’incontro del 13 marzo tra le Regioni e i Ministeri interessati, si può, quantomeno, dare una lettura superficiale e di larga massima dei prevedibili contenuti del documento, frutto come si ricorderà, del mandato ex art. 32 c.. 5-bis e art. 37 c. 14-bis del TU 81/08 sicurezza lavoro*.

Può servire la conoscenza di come la bozza degli Accordi ripartisce la materia.

Nella Premessa (capacità e requisiti professionali di Rspp e Aspp), si prende atto che “in sede di prima applicazione della pertinente disciplina, sono emerse talune questioni controverse” alle quali, con il nuovo Accordo, si ritiene di dare soluzioni di integrazione e correzione. Così verranno “rivisitati” gli accordi del 21 dicembre 2011 “relativamente alla formazione in modalità e-learning”, il che porterà alla sostituzione dell’Allegato II**. I corsi in modalità e-learning dovranno “ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità del nuovo Accordo Stato Regioni”.

Sempre nella Premessa si anticipa che “in attesa della completa attuazione da parte delle Regioni delle disposizioni sul “libretto formativo del cittadino”***, il nuovo Accordo individuerà un modello (All. IV) utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Questo, in caso di cambiamento di lavoro del dipendente, favorirà la conoscenza dell’avvenuta formazione del dipendente interessato.

Il modello viene riconosciuto di grande utilità per il datore di lavoro che, esibendo il documento è in grado di dimostrare, in ogni circostanza, e quindi nel caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza, l’adempimento degli obblighi formativi nei confronti dei dipendenti.

Il modello descrive il nome del soggetto formando, la data e la sede dei corsi formativi, l’oggetto dei corsi (con i riferimenti normativi), il nominativo del soggetto formatore, la durata dei corsi.

Le Regioni si impegneranno a “favorire e sostenere sperimentazioni finalizzate all’adozione su supporto informatico” il modello proposto con l’All. IV.

L’art. 32 “capacità e dei requisiti degli addetti al servizio”…, nel c.5-bis , prevede che “ le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione, sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni …., sentita la Commissione consultiva permanente….”.
Stessa procedura per le modalità di riconoscimento… nella “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti…” (art. 37, c. 14-bis).

** Il nuovo All. II riguarderà, seconda la bozza esaminata: A) i requisiti e specifiche di carattere organizzativo; B) i requisiti e specifiche di carattere tecnico; C) i profili di competenze per la gestione didattica e tecnica; D) la documentazione.

*** “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro…”.

Continua venerdì 24 aprile 2015: gli allegati III e V della bozza

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