Richiedi un preventivo gratuito

Storia normativa sicurezza – 11 Committente garante sicurezza in edilizia

11. Al tramonto del ‘900 il Committente diviene garante della sicurezza nei lavori edili e di genio civile.

Con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il Legislatore delegato recepisce la direttiva europea sui cantieri temporanei e mobili, la cui filosofia è assunta successivamente nel Titolo IV del vigente Testo unico sulla sicurezza del lavoro, approvato con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Committente diviene il primo destinatario del “dovere di tutela” nella fase di progettazione dell’opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nella redazione del progetto, nell’organizzazione e gestione del cantiere. L’obbligo primario consiste nel pianificare l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Il punto focale sta nella responsabilizzazione del Committente definito “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”. Nelle strutture complesse il predetto va individuato, ai fini delle responsabilità penali di sicurezza, nel soggetto forte che interpreta la persona giuridica, dotato di poteri organizzatori, decisionali e di spesa per la realizzazione dell’opera. Dunque, il committente diviene il primo destinatario, originario e necessario, potremmo dire “naturale”, del dovere di sicurezza nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori edili.

C’è da dire che il decreto persegue la “effettività della tutela” dei lavoratori, individuando nel Committente, che si aggiunge agli appaltatori (impresa affidataria e imprese esecutrici) che vedono ulteriormente accresciute le loro responsabilità di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, durante la realizzazione dell’opera, con il D.Lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/2009.

Le disposizioni prevedono la redazione, a cura del Committente, del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), redatto da uno specialista della sicurezza, il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione del cantiere. Il Piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di lavorazione.

Occorre sottolineare che il PSC non è mai, specie in opere complesse, un documento chiuso e compiuto, ma un atto di una procedura in progress, che viene aggiornata dal Coordinatore man mano che se ne verifichi l’esigenza, attraverso le verifiche di cantiere, effettuate durante l’esecuzione delle varie fasi di lavorazione.

Si parte da un documento iniziale di larga massima, che prevede il prevedibile, e cioè le misure che attengono alle lavorazioni programmate, ritenute pericolose, secondo quel procedimento di valutazione del rischio liberamente adottato dal Coordinatore che si implementa sia con apposite previsioni integrative, durante l’evoluzione dei lavori, sia con i suggerimenti provenienti dalle imprese affidataria ed esecutrici, comunicate dall’impresa affidataria, attraverso il Direttore di cantiere o il Capo Cantiere, al Coordinatore; da questo approvate e riportate dalle imprese nei Piani di sicurezza operativi (POS), considerati dei documenti di dettaglio, in evoluzione con l’andamento dei lavori.

In altri termini, i vari Piani di sicurezza, (PSC e POS), nell’ottica del Legislatore, finiscono per integrarsi in un vero e proprio “sistema” di sicurezza, atto a coprire flessibilmente tutto l’ambito delle lavorazioni, sempre nei limiti del rischio prevedibile. Il che non significa che i piani debbano occuparsi con previsioni specifiche di tutti i dettagli delle singole lavorazioni, ma piuttosto che sia il Coordinatore ad individuare, avvalendosi delle speciali e titolate competenze professionali, richieste dalle disposizioni, quali siano le fasi, o i segmenti lavorativi, che presentino un grado di rischio tale da esigere prescrizioni specifiche (“fasi critiche”), e quali invece possano non essere evidenziate nel piano, perchè trovano adeguata tutela nelle prescrizioni normative generali stabilite dal Legislatore nell’ambito della prevedibilità del rischio.

Questa facoltà del Coordinatore di articolare il Piano, e le sue integrazioni, in previsioni generali e di massima e in previsioni specifiche, non risponde soltanto a criteri di logica e di buon senso, ma è descritta dalla norma laddove afferma che il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Infine, la sua osservanza da parte delle imprese affidataria ed appaltatrici viene verificata dal Coordinatore attraverso i sopralluoghi verbalizzati o registrati nel giornale di cantiere.

Vai all’articolo 12
Torna all’articolo 10

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo