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Più di una violazione dell’allegato IV? Vanno punite con unica pena

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV del Tu 81/08 (punti da 1.1 a 1.14, punti 2.1 e 2.2, punti 3 e 4, punti da 6.1 a 6.6) è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b) dello stesso Tu*.

Quanto sopra è contenuto nell’art. 41 del DLgs 106/2009 che ha integrato, a far luogo dal 20 agosto 2009, il Tu di sicurezza. Ed è in riferimento a tale disposto che la sentenza n.7342 della Cassazione Penale, Sez. 3, del 17 febbraio 2014, ha accolto un ricorso per l’annullamento di un provvedimento che non ne aveva tenuto conto.

Nel fatto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, aveva condannato un datore di lavoro alla pena di complessivi euro 5.400,00 di ammenda:

  1. per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.12** dell’allegato IV del Tu 81/08;
  2. per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.10.1*** dello stesso allegato IV.

Contro la pronuncia l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione in quanto il “giudice del merito, nel quantificare la pena finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per ciascuna contravvenzione, non considerando che… esse dovevano considerarsi come unica violazione, punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b) dei medesimo articolo”.

Nella sentenza della Cassazione viene imposto all’organo di vigilanza di “precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.

*La pena prevista è quella dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.
** Spogliatoi e armadi per il vestiario.
*** “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori”.  

Info: Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342.

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