Richiedi un preventivo gratuito

L’ANAC, i poteri di vigilanza, rapporti con Governo e Parlamento, strumenti di gestione

0

All’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)* spetta “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi…. nei limiti di quanto stabilito dal nuovo Codice degli appalti. L’organismo agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione “.

Lo dispone l’art. 213 del Codice, DLgs 50/2016, che in 16 commi, definisce i poteri e le modalità di gestione dell’Agenzia, i rapporti con gli altri organismi e le autorità competenti nella materia (fra le altre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, la Guardia di Finanza, le Procure della Repubblica, la Procura generale della Corte dei conti).

Per prime fra queste, le Stazioni appaltanti, alle quali l’ANAC “fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi”. Con la proposizione di linee guida, bandi-tipo, capitolati tipo, contratti tipo, l’Agenzia garantisce “la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni”.

Dei poteri dell’ANAC si occupa il comma 3 dell’ art. 213. Eccoli.

Innanzitutto, i poteri di vigilanza: vigilanza sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza … e sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; vigilanza per la garanzia dell’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici…. accertando che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario”; vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori (ne esercita i correlati poteri sanzionatori); vigilanza sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie (e controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di “somma urgenza e di protezione civile”**); vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara.

Quanto al potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, esso viene esercitato “nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento”.

Rapporti con il Governo e il Parlamento. Segnalazione al Governo e al Parlamento dei fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;  formulazione al Governo di proposte in ordine a modifiche occorrenti inrelazione alla normativa vigente di settore; predisposizione e invio al Governo e al Parlamento di una relazione annuale sull’attività svolta che evidenzia le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel comma 8 e successivi si elencano gli strumenti di gestione dell’ANAC. L’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici “nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, – obiettivo, quello di garantire a) accessibilità unificata, b) trasparenza,
c) pubblicità e  d) tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive” (comma 8 dell’art. 213).

Allo scopo, ci si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali.

E ancora, (comma 10), l’’ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio. Esso contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 (Motivi di esclusione).  Prevista dal comma 14 è invece la gestione e l’aggiornamento l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, e l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti con l’elenco dei soggetti aggregatori.

* Articolo 19 del DL 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
** Articolo 163 del Codice.

Leggi

Inizio approfondimenti Nuovo codice appalti 

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo