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Sicurezza attività di protezione civile, decreto 231 in G.U.

ROMA  – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 “Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile”.

Il regolamento ha la finalità di disciplinare la necessità del personale del Dipartimento della Protezione Civile di ricevere adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e essere sottoposto a regolari visite periodiche di sorveglianza sanitaria.

Il regolamento definisce il modus operandi in merito alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti del Dipartimento della Protezione Civile, personale che si trova solitamente ad operare in condizioni di emergenza così sintetizzate:

  • “Tempestività dell’intervento al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
  • possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;
  • possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
  • flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all’utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
  • esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l’adozione di appropriate misure di autotutela.”

A fronte di tali e peculiari condizioni lavorative “le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso:

“a) Corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell’attività svolta;
b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) attività addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui all’articolo 7″.

In merito alla formazione, informazione e addestramento, l’art. 5 ne attribuisce l’obbligo a colui che è individuato quale datore di lavoro, dove per datore di lavoro si intende: “Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003″.

“In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all’articolo 8, comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.

In merito alla sorveglianza sanitaria l’art. 6 stabilisce che le funzioni di Medico competente siano svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. “Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all’attività di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all’articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate.

4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all’Autorità competente ai sensi della normativa vigente”.

Per quanto riguarda il vestiario, gli strumenti e attrezzature di lavoro, e i dispositivi di protezione individuali l’art. 7 stabilisce che questi devono obbligatoriamente essere forniti dal datore di lavoro e necessariamente adottati dal personale del Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi: “1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all’obbligo di cui al comma 1 mediante l’elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.

3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell’ Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l’obbligo previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l’informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere.

5. Nelle attività di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.

6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell’aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell’impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell’attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio”.

In ultimo, l’art. 9  “Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

1. Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell’opera prevista.

2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni affidatigli ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto dell’esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, può limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonché da rischi interferenti tra le diverse imprese.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica formale prevista dall’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrata all’organo di vigilanza anche successivamente all’inizio dei lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell’attività svolta nell’ambito del relativo scenario di emergenza.

4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Per approfondire: DPCM 28 novembre 2011, n. 231.

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