Inps con circolare n.90 del 29 giugno 2021 ha riportato nuove informazioni sulla richiesta delle indennità Covid-19 previste dal Decreto Sostegni Bis, che seguono le prime pubblicate col messaggio 16 giugno 2021, n. 2309.
Presentazione della domanda, finanziamenti e istruzioni contabili per le misure introdotte dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Questo l’indice della circolare:
- Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
 - Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
 - Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
 - Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
 - Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
 - Presentazione della domanda.
 - Finanziamento e monitoraggio.
 - Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
 - Strumenti di tutela.
 - Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
 - Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi.
 - Istruzioni contabili e fiscali.
 
            
        