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Amianto, prescrizione processo Eternit, depositate le motivazioni della Cassazione

ROMA – Processo prescritto prima ancora del rinvio a giudizio di Stephan Schmideiny. Sono state depositate oggi le motivazioni per le quali la Suprema Corte di Cassazione il 19 novembre scorso ha annullato condanne e risarcimenti del processo Eternit. Reato già prescritto sia al momento del rinvio a giudizio che al momento della sentenza di primo grado.

Nelle 146 pagine la Corte di Cassazione ha spiegato come a far data dall’agosto 1993, anno in cui era acclarata la pericolosità dell’amianto e in cui ne era stata definitivamente inibita la produzione, fino ad arrivare al 2009 anno del primo rinvio a giudizio nel processo Eternit, siano passati più di 15 anni, ovvero gli anni previsti per la maturazione della prescrizione da Legge 251 del 2005, più di 15 anni ovviamente anche in rapporto alla sentenza di primo grado del febbraio 2012.

In ogni caso è il 1986 la data di riferimento alla quale si è risaliti per definire la consumazione del reato di disastro, ovvero il giugno 1986, data del fallimento degli
stabilimenti Stephan Schmidheiny, e data nella quale cessò l’immissione di polveri di
amianto.

Reati contestati e attributi in primo e secondo grado prescritti quindi, con il Tribunale di Torino che, la sentenza motiva, ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, e con la Corte d’Appello di Torino che ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi ulteriori come le malattie e le morti.

Tali eventi avrebbero infatti dovuto costituire un reato differente, reato di lesioni
e omicidio, ciò inoltre, considerato come il rinvio a giudizio per l’imputazione di
disastro possa prevedere un massimo di 12 anni di reclusione. Pena per i fatti di Eternit insostenibile dal punto di vista sistematico e contraria al buon senso.

In ultimo, un ragionamento analogo è stato applicato anche all’imputazione di responsabilità per mancata bonifica richiesta dagli avvocati di parte civile. La Cassazione ha spiegato infatti come l’incriminazione per disastro non rechi traccia di tale obbligo e come tale obbligo non sia rintracciabile in tale incriminazione nell’ordinamento giuridico, in particolare nell’ordinamento del 1986.

Essendo la sentenza intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, decadono
tutti gli interessi civili e i risarcimenti.

Lo scorso novembre il procuratore aggiunto di Torino Raffale Guariniello ha chiuso
l’inchiesta Eternit-bis, impugnando questa volta il reato di omicidio volontario, per la morte di 256 persone.

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