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Decreto tutela del lavoro e crisi aziendali, legge di conversione in Gazzetta

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre n.128 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. In vigore dal 3 novembre.

Per quanto riguarda la tutela del lavoro eseguito tramite piattaforme digitali, Capo V-bis, la legge di conversione riporta: “Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). – 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”. Risarcimento fino a un anno di compensi in caso di violazione. Compenso complessivo che può essere stabilito da contratti collettivi , e “in difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Indennità del 10% per lavoro notturno, festivo, o in condizioni meteo sfavorevoli, da determinare con contratti collettivi o con decreto ministeriale. Applicazione della disciplina antidiscriminatoria, accesso garantito alle piattaforme, protezione dei dati personali dei lavoratori secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Il committente è datore di lavoro ed è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.

Ispettorato nazionale del lavoro. Autorizzata procedura di concorso per 150 nuove unità dal 2021.

Comunicazioni obbligatorie per via telematica al Ministero del lavoro che le mette a disposizione di Anpal, Inps, Inail, regioni e Inl.

Info: GU n.257 del 2 novembre 2019 Legge 2 novembre n.128

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