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Rischio elettrico, prima la verifica di conformità, poi la valutazione del rischio

ROMA – La verifica di conformità degli impianti elettrici ai requisiti di legge, viene svolta dal Ddl prima della valutazione del rischio: se la verifica non dà riscontro positivo, ciò determina  una condizione  che viene valutata come rischio e viene elencata nel DVR.

Prima ancora della valutazione dei rischi, il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà procedere a una serie di azioni. Eccole.

A) Gli impianti elettrici presenti nei locali devono essere progettati e installati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di regolamento, devono essere a regola d’arte.
I risultati della verifica sono contenuti nella documentazione di progetto e nelle dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori  oppure nelle perizie fatte eseguire sugli impianti. Il soggetto che svolge la perizia rilascia una dichiarazione di rispondenza (DIRI).

B) I fabbricati devono essere protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08) e tale condizione risulta dalla verifica tecnica effettuata. L’adozione di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche viene eseguita in conformità alle norme tecniche, in particolare alla norma CEI EN 62305-2.

C) Gli impianti sono sottoposti a regolare manutenzione e verifica. Allo scopo, viene elaborato un  programma di controlli che dovrà tenere conto, oltre che delle disposizioni legislative vigenti:

  1. Delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature;
  2. delle indicazioni contenute nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10).
  3. il Ddl deve comprovare, con idonee registrazioni, di aver effettuata la manutenzione sub C).

D) Verifiche periodiche sulle apparecchiature sono regolate dal D.P.R. 462/01. L’attività  delle verifiche deve risultare dai verbali rilasciati dal soggetto verificatore.

Se l’attività di verifica di conformità di cui alle lettere A) B) C) D) dà risultato negativo, ciò risulterà nell’elenco dei rischi aziendali riscontrati durante la valutazione dei rischi e la situazione viene indicata nel DVR come rischio che si dovrà contrastare attraverso l’adozione delle misure di adeguamento.

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