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Installazione segnaletica cantieri stradali, l’aggiornamento di incaricati e preposti

Entro il 20 aprile del 2015 tutti gli operatori incaricati dell’installazione e/o rimozione della segnaletica nei cantieri interessati da traffico veicolare sono obbligati a conseguire l’attestato di aggiornamento (modulo della durata di 3 ore). Tutti, quindi, anche i soggetti che, operando nel settore prima del 20 aprile 2012, sono esonerati dalla prescritta frequenza dei corsi di formazione.

La disposizione è stata introdotta dal Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 che individua* “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Le attività lavorative si riferiscono “alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo” (art. 2, Disciplinare del Decreto del Ministro delle infrastrutture del 10 luglio 2002).

Con lo stesso provvedimento ministeriale del marzo 2013 , oltre che a individuare le regole e le procedure per l’installazione della segnaletica, si sono fissate le regole per la formazione sia dei lavoratori che dei preposti incaricati.

Il percorso formativo rivolto agli operatori (punto 6.1 dell’ all. II del decreto del marzo 2013) è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore, oltre la prova di verifica finale:

a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
c) prova di verifica intermedia;
d) modulo pratico della durata di 4 ore,
e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Il percorso formativo per i preposti (punto 6.2 dell’ all. II del decreto ) prevede tre moduli della durata complessiva di 12 ore, oltre la prova di verifica finale, secondo questa articolazione:

a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;
e) Prova di verifica finale (prova pratica).

I soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento sono:

1) le Regioni … anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
2) il Ministero del Lavoro, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
3) l’Inail;
4) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
5) gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
6) le scuole edili;
7) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8) il Ministero dell’Interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, Vigili del Fuoco);
9) gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
10) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale … , nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008…

In un prossimo contributo della Rubrica si svilupperà il tema del Dpi in uso nelle attività di cui ci siamo appena occupati.

Ai sensi dell’art. 161, c. 2-bis del TU 81/08.

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