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Lavoro agile, accordo per protocollo nazionale contrattazione nel privato

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Annunciato dal Ministero del Lavoro l’8 dicembre 2021 l’accordo con le parti sociali sul Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato. Accordo che pone un quadro di riferimento per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale in materia lavoro agile, nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n. 81. Contrattazione che resta basilare per l’attuazione delle prassi in ogni differente contesto.

Riassumiamo quanto previsto dall’accordo (la nota riassuntiva del Ministero del Lavoro e il testo completo):

  • adesione su base volontaria e con accordo individuale con diritto di recesso se previsto;
  • rifiuto da parte del lavoratore non comporta licenziamento per giusta causa o motivo e provvedimenti disciplinari;
  • recessione da entrambi le parti senza preavviso o prima della scadenza per giustificato motivo;
  • accordo individuale per iscritto ai sensi degli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017;
  • devono essere chiari: durata, alternanza, luoghi esclusi, strumenti, tempi di riposo e disconnesione, forme di controllo, attività formativa;
  • il lavoro può essere articolato in fasce orarie con misure tecniche per garantire la fascia di disconnessione;
  • permane la richiesta di permessi orari e permessi personali familiari;
  • non previsti straordinari;
  • disattivazione dei dispositivi per malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie;
  • il luogo di lavoro scelto deve essere sicuro, riservato, anche in rispetto dei dati e delle informazioni aziendali e possono essere indicati i luoghi non idonei;
  • strumentazione fornita dal lavoratore – indennizzi e implementazione requisiti sicurezza se fornita dal lavoratore;
  • in caso di furto attivazione data breach e in caso di comportamento inadeguato il lavoratore ne risponde e qualora ci sia bisogno di tempo per riorganizzare può tornare in sede;
  • la strumentazione deve rispettare la normativa sicurezza lavoro;
  • sicurezza lavoro: artt. 18, 22 e 23, l. n. 81/2017, obblighi sicurezza TU sicurezza all’esterno dei locali, informativa scritta sui rischi fornita almeno annualmente, obbligo del lavoratore di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, obbligo svolgimento lavoro in ambienti sicuri, contrattazione di secondo livello per modalità applicative TU;
  • diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutela Inail e infortunio in itinere;
  • stessi diritti sindacali;
  • pari opportunità lavorative e rispetto delle pari opportunità;
  • facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità;
  • prassi trattamento dati personali su GDPR, privacy by design e by default, policy, data breach, backup e malware, codice deontologico e di buona condotta;
  • percorsi formativi per garantire la possibilità di lavoro agile a tutti, aggiornamenti e formazione continua;
  • prossima istituzione Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile.

Così il ministro del Lavoro Orlando: “il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella normalità che speriamo di riconquistare il più presto possibile. Per questo abbiamo voluto raggiungere un accordo con tutte le parti sociali, che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone”.

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