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Dpmc 14 gennaio 2021

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Firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il Dpcm 14 gennaio 2021 con le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021. Il Dpcm sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. (Dpcm 14 gennaio 2021 – GU n.11 del 15 gennaio 2021).

L’articolo 1 riporta le misure per il contenimento del contagio sul territorio nazionale, e riguarda quindi le Regioni che rientrano in area gialla:

  • spostamenti vietati dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • spostamenti verso abitazioni private una volta al giorno, due persone con minorenni e persone con disabilità;
  • dal 16 gennaio al 15 febbraio vietati spostamenti tra Regioni e Province autonome;
  • sospese palestre e piscine e centri benessere;
  • sospesi cinema teatri sale da ballo;
  • sospesi congressi e convegni in presenza;
  • musei aperti dal lunedì al venerdì a ingressi contingentati;
  • dal 50% al 75% scuola in presenza secondarie di secondo grado;
  • “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL;
  • ristoranti e bar aperti dalle 5.00 alle 18.00, asporto e domicilio fino alle 22.00;
  • trasporti pubblici al 50%;
  • “in ordine alle attività professionali si raccomanda che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”;
  • chiusi gli impianti sciistici.

Tali restrizioni decadranno in eventuale zona con scenario 1 e rischio basso. “Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.

Articolo 2 zone arancioni, ovvero contagi sopra 50 ogni 100mila abitanti, scenario 2 e rischio moderato o scenario 1 e rischio alto:

  • spostamenti vietati tra i Comuni;
  • spostamenti verso abitazioni private all’interno del Comune una volta al giorno, due persone più minori e persone con disabilità;
  • dalle 5.00 alle 22.00;
  • spostamenti dai Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;
  • chiusi bar e ristoranti, ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 con asporto.

Articolo 3 contagi con più di 50 casi ogni 100mila abitanti, scenario di tipo 3 e rischio moderato:

  • spostamenti vietati all’interno dei Comuni;
  • spostamento verso una sola abitazione privata all’interno del Comune una volta al giorno, due persone con minori e person disabilità;
  • spostamenti dai Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;
  • “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
  • chiusi bar e ristoranti, ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 con asporto;
  • “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza, il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
  • attività motoria nei pressi dell’abitazione, attività sportiva all’aperto in forma individuale;
  • scuole superiori e medie in modalità a distanza (non la prima media).

Ordinanze Ministero Salute 16 gennaio 2021

Le conseguenti quattro ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 in vigore da domenica 17 gennaio sulla nuova classificazione delle Regioni per grado di rischio.

  • area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
  • area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta;
  • area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

I testi:

FAQ

Le FAQ del Governo in aggiornamento.

Info: Governo, firmato il Dpmc 14 gennaio 2021

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