Richiedi un preventivo gratuito

Accertamenti emissione acustica attrezzature da aperto, decreto

ROMA Pubblicato inGazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2012  il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2011 recante “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.

Il decreto  stabilisce i criteri per l’espletamento della verifica che le aziende responsabili dell’immissione in commercio delle macchine abbiano ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002. Nel decreto si stabilisce pertanto chi dovrà effettuare i controlli e quali saranno le procedure cui dovrà attenersi.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare affida il controllo sul mercato all’ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale, e designa il responsabile del controllo sul mercato, figura che, entro il 31 marzo di ogni anno avrà il compito di predisporre un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e  definirà  gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.

Le procedure di verifica descritte nell’art.3 attengono primariamente l’analisi della documentazione di ogni macchinario e, in caso di incongruenze o mancanze, l’eventuale esecuzione di test.

In merito, nell’allegato I sono dettagliatamente descritti i criteri di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati per un lotto di macchine e quindi “come controllare se il livello di potenza sonora garantito dall’azienda responsabile dell’immissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.”

Per quanto riguarda le disposizioni generali per l’attività ispettiva ecco quanto esplicitamente disposto nell’allegato II:

“I. La verifica ispettiva è improntata a principi di  trasparenza e collaborazione.
II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalita’  con cui esso viene condotto.
III. Durante l’ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell’azienda.
IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile  che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dell’azienda.
V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dell’azienda i  risultati  del sopralluogo.
VI. Gli ispettori redigono, infine, il  rapporto  ispettivo in cui riportano  anche  le  osservazioni dei rappresentanti dell’azienda relativamente alla condotta ed ai  risultati  della  verifica,  e  ne rilasciano copia ai rappresentanti dell’azienda.
VII. ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in  una pagina all’interno  del  proprio  sito  web  al  fine  di  diffondere l’informazione in materia ambientale.”

Per approfondire: Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo