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Semplificazione disciplina prevenzione incendi, intervisa Abate

ROMA – Consigliere Abate, venerdì scorso ha tenuto a Roma insieme ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un incontro aperto al pubblico, prevalentemente composto da tecnici ed operatori di attività soggette alla prevenzione incendi, per spiegare i criteri e le innovazioni introdotte  dal D.P.R. 151/2011- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Abbiamo già dato notizia del decreto e pubblicato ieri un vademecum sulle procedure prevenzione incendi redatto dai Vigili del fuoco. Ora ci interessa conoscere il suo parere da Presidente della Commissione speciale sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e da ex Dirigente Generale e Direttore Regionale dei Vigili del fuoco.

Il D.P.R. completa un percorso iniziato con il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevedeva il  riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. È un testo che semplifica sia la disciplina riguardante l’ottenimento di un preventivo parere, ai fini antincendio, che il titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Di fatto il nuovo regolamento semplifica la vecchia normativa e introduce due  novità sostanziali.

La prima si fonda sulla divisione delle attività in tre categorie A (attività a basso rischio e standardizzate),B (attività a medio rischio),C (attività a elevato rischio)  che hanno differenti obblighi e possibilità di esercizio.

La seconda riguarda l’inclusione di nuove attività nel novero della normativa, vengono infatti inseriti porti aeroporti, metropolitane, gallerie stradali (oltre i 500 mt.) e gallerie ferroviarie (oltre i 2000 mt.), attività promiscue in edifici, ecc.

In base alle tre categorie elencate vengono suddivisi gli adempimenti per ogni azienda.

Potremmo sintetizzarli in questo modo. Nella categoria A viene eliminato il parere di conformità sul progetto e per l’inizio delle attività sarà sufficiente la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da presentare al SUAP (Sportello unico per le attività produttive). I controlli sono successivi e, individuati a campione, devono essere esperiti dai VV.F. entro  60 giorni.

Controlli a campione verranno effettuati  anche per la categoria B che dovrà comunque ottenere la preventiva valutazione di conformità entro 60 giorni. Successivamente con le procedure della SCIA l’esercente potrà avviare immediatamente la propria attività.
Per la categoria C la valutazione di conformità (esame progetto) rimane in vigore con risposta entro 60 giorni. Le aziende appartenenti a quest’ultima categoria dovranno, in ogni caso, con la procedura della SCIA richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Le perizie dovranno  essere asseverate e questo comporta una novità sensibile rispetto alla precedente normativa. Ciò significa che anche il rinnovo delle autorizzazioni potrà essere effettuato tramite perizia asseverata.

Potrebbero esserci maggior costi per le aziende per quanto riguarda l’asseverazione che deve emettere il tecnico sul rispetto della normativa antincendio?

Sì, potrebbero esserci e potrebbero essere la conseguenza di una accresciuta responsabilità professionale che grava sul tecnico asseveratore. Vedremo. Sia l’inizio di un’attività soggetta alla prevenzione incendi senza alcun titolo autorizzativo, che l’omessa richiesta del CPI o della SCIA e anche il loro rinnovo costituisce reato penale perseguibile dalla legge. La nuova norme configura come reato penale  anche l’emissione di una  perizia tecnica non veritiera.

Il convegno è stata occasione di approfondimento sui nuovi meccanismi?

Sì, molti dubbi sono stati chiariti, ma molti ancora aspettano le interpetrazioni autentiche che dovranno giungere dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Per chi fosse interessato nel mio sito www.luigiabate.com sono riportate tutte le norme ed i chiarimenti afferenti la nuova procedura di prevenzione incendi ed anche la nuova modulistica da adottare da oggi in poi.  Altri dubbi che devono essere risolti sono quelli che emergono dal confronto tra il D.P.R. 151/11 e le norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sia per  quanto concerne l’approccio normativo e sia  per i differenti tempi previsti per l’adeguamento delle gallerie stradali e le ferrovie. Credo che sia necessario, entro tempi brevissimi, fare chiarezza su quanto oggi è suscettibile di interpretazioni personali per evitare che si verifichino situazioni tali da inficiare  la sicurezza individuale e collettiva. Mi occupo da anni di incendi e di sicurezza sul lavoro e so quanto sia importante per tutti la chiarezza e la corretta applicazione di una normativa.

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