Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 dell’8 aprile 2026 il Decreto 31 marzo 2026 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Il decreto, in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione in GU, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione incendi, prevede per gli edifici scolastici che non ancora adeguati alla normativa antincendio, le seguenti disposizioni:
- attuazione dei punti 7.0, 7.1, 8, 9,2, 10 e 12 del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 con segnalazione certificata di inizio attività da presentare entro nove mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto inerente l’attuazione;
- il resto delle disposizioni effettuare entro il 31 dicembre 2027;
- in alternativa possibile l’adozione delle norme tecniche come integrate dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, da attuare con tempistiche identiche alle precedenti e con alcune delle misure che dovranno essere avviate con segnalazione certificata di inizio attività entro nove mesi dalla GU.
Nelle more del completamento dei lavoro scuole ed enti locali dovranno individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio. Lo stesso decreto riporta alcune delle principali misure adottabili e consente anche quelle previste dal capitolo S.5 delle citate norme tecniche di prevenzione incendi.
