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Norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti, decreto 26 luglio

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In vigore a novanta giorni dalla pubblicazione in GU.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti impiegati in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento rifiuti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Di nuova realizzazione o esistenti. Non raccolta inerti e rifiuti radioattivi.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.

All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile ,norme alle quali devono essere conformi.

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