Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In vigore a novanta giorni dalla pubblicazione in GU.
Il decreto riguarda stabilimenti e impianti impiegati in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento rifiuti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Di nuova realizzazione o esistenti. Non raccolta inerti e rifiuti radioattivi.
Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:
- “a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.
Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.
All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile ,norme alle quali devono essere conformi.