Pubblicate da Inps con messaggio n.3066 del 4 agosto 2022 indicazioni sulle misure riguardanti maternità, paternità, congedo parentale in vigore dal 13 agosto 2022 per effetto del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158.
Riassumiamo. Congedo paternità:
- 10 giorni lavorativi, non a ore e anche in via non continuativa;
- dai 2 mesi prima ai 5 mesi dopo;
- congedo di 20 giorni per parto plurimo, padre adottivo o affidatario, fruibile durante congedo maternità;
- comunicazione scritta o con sistema informativo aziendale al datore di lavoro con anticipo non minore di 5 giorni;
- 100% retribuzione.
Maternità lavoratrici autonome:
- indennità giornaliera per i 2 mesi prima del parto con accertamento medico Asl.
Congedo parentale lavoratori dipendenti:
- madre fino al dodicesimo anno, 3 mesi non trasferibili;
- padre fino al dodicesimo anno 3 mesi non trasferibili;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro a ulteriori 3 mesi, “per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi)”;
- genitore solo o con affidamento esclusivo 11 mesi continuativi o frazionati, 9 mesi al 30%;
- “per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”.
Congedo parentale lavoratori Gestione separata:
- congedo entro il dodicesimo anno;
- congedo di 3 mesi e ulteriori 3 in alternativa, periodo massimo cumulabile di 9.
Congedo parentale autonomi:
- 3 mesi per ciascun genitore entro il primo anno di vita.
L’Istituto in merito alle comunicazioni inerenti i congedi informa che “in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS“.