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Esonero contributivo assunzione lavoratrici, circolare Inps

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Con la circolare n.32 del 22 febbraio 2021 Inps ha riportato prime indicazioni operative per l’esonero contributivo disposto dalla Legge di bilancio 2021 in caso di assunzioni di lavoratrici. (Nuovi chiarimenti 6 aprile 2021).

La circolare riguarda quanto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto all’articolo 1 comma 16: “per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”. Con incremento occupazionale netto.

Il documento elenca informazioni sulla natura e sui beneficiari della misura, le istruzioni pratiche per la fruizione verranno chiarite in un secondo messaggio a conclusione dell’interlocuzione in atto con la Commissione europea sull’entità della misura stessa (verrebbe concessa ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d. Temporary framework”).

Il provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e agricoli. Le assunzioni dovranno coinvolgere donne lavoratrici rientranti nella categoria occupazionale “svantaggiate” (dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012), tra le quali donne prive di impiego come definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

I requisiti dovrano sussistere alla data di richiesta del beneficio. I rapporti di lavoro incentivati sono:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”;
  • somministrazione sia indeterminato che determinato.

Non potrà essere richiesto per rapporti di lavoro intermittente, apprendistato, domestico,.

La durata dell’incentivo in caso di tempo determinato sarà di 12 mesi, 18 mesi tempo indeterminato, 18 mesi trasformazione a tempo indeterminato.

“L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi”.

Esonero pari al 100% dei contributi previdenziali fino a 6mila euro all’anno, massimale ridotto per lavoro a tempo parziale.

Info: circolare Inps n.32 del 22 febbraio 2021

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