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Adeguamento antincendio strutture ricettive, piano straordinario biennale

ROMA – Pubblicato dal ministero dell’Interno il 16 marzo 2012 e apparso in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2012 il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.

Il decreto contiene modalità e indicazioni che le strutture alberghiere dotate di più di 25 posti letto potranno seguire per ottemperare alla scadenza del 31 dicembre 2013, prevista per l’adeguamento delle proprie strutture alle disposizioni di prevenzione incendi.

Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ed indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che “gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all’art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013”.

“Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 30 aprile 2012 ndr), domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all’art. 5 del presente decreto”.

“Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all’art. 5, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull’ammissione al piano e, con le modalità previste dall’art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sulla conformità del progetto”.

Una volta ammessi al piano enti e privati debbono presentare istanza per la verifica sull’avvenuto adempimento delle disposizioni previste dal piano stesso. I controlli verranno effettuati entro 60 giorni, dal Comando provinciale dei VV.F.

Info: D.M. 16 marzo 2012.

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