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Storia normativa sicurezza – 6 Evoluzione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

6 – Nascita ed evoluzione storica dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Lo spopolamento delle campagne e l’inurbamento nelle grandi città con il lavoro in fabbrica, nella seconda metà del secolo XIX, spronava il Parlamento del giovane Regno d’Italia, ad affrontare la questione sociale e la triste piaga degli infortuni sul lavoro, in crescita esponenziale, determinati dall’industrializzazione.

Il cambiamento della società con il passaggio delle masse contadine dall’agricoltura in crisi all’industria rendeva ineludibile apprestare un minimo di indennizzo a favore dei lavoratori che, abbandonando la coltivazione delle terre, cercavano negli opifici, in  rapida crescita nei centri urbani, di trovare i mezzi di sopravvivenza attraverso il compenso per il lavoro salariato.

Dobbiamo al Ministro dell’agricoltura, dell’industria e del commercio Francesco Guicciardini l’approvazione da parte del Parlamento della legge 17 marzo 1898, n. 80. Essa introduceva nel sistema normativo del Regno l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con il merito, seppur limitato ad alcuni settori produttivi – come il tessile, la chimica e la metalmeccanica – di apprestare un sistema minimo di tutela previdenziale volto a fronteggiare attraverso l’indennizzo  il dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro che lasciava gli operai rimasti invalidi e le famiglie dei deceduti privi dei mezzi  di sussistenza.

La nascente classe operaia – come si è detto nei precedenti articoli  – era costretta a vivere  nell’assenza delle più elementari norme di tutela  di igiene e sicurezza, in turni di lavoro massacranti. Ciò fu determinante per la nascita delle prime forme di organizzazione sindacale.

L’ indennizzo ai lavoratori infortunati o ai superstiti,  prima della legge suddetta, secondo la vigente disciplina privatistica dell’epoca, era possibile solo a fronte della colpa del datore di lavoro nell’accadimento dell’infortunio ed andava provata in giudizio dal lavoratore: cosa assai improbabile che accadesse  a causa della dinamica accidentale dell’evento e per la ritrosia dello stesso lavoratore nel citare in giudizio, attraverso un procedimento lungo e costoso, il “padrone” che gli assicurava, attraverso il salario, i mezzi di sostentamento. La legge n. 80/1898 estendeva la copertura assicurativa anche in caso di colpa del lavoratore. Inoltre, invertiva l’onere della prova, ponendo a carico dell’imprenditore la dimostrazione in giudizio dell’assenza  delle proprie responsabilità nella causazione dell’evento. Con tre decreti delegati, nell’anno successivo si realizzava  un primo intervento organico per la gestione delle polizze assicurative attraverso il Regolamento generale di prevenzione.

Lo Stato all’inizio del secolo affermava progressivamente la sua politica interventista. Con il Testo unico n. 51 del 31 gennaio 1904 raggruppava la normativa di tutela estendendola ad alcune lavorazioni agricole. Si veniva introdotto il concetto di “rischio professionale”, con una nuova modalità di gestione impostata su una “dinamica triangolare” Stato –imprenditore –lavoratore. Il primo conflitto mondiale, per le gravi conseguenze di miseria dei soldati che ritornavano dal fronte, malati e mutilati, impose la creazione dei primi ambulatori destinati al pronto soccorso dei lavoratori infortunati ubicati nelle maggiori città del Paese (Genova, Bologna….).

Con l’evoluzione della legislazione sociale di tutela si giungeva  finalmente all’unificazione delle residue Casse infortuni e alla creazione, attraverso la legge 22 giugno 1933, n.860, dell’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ribattezzato INAIL nel corso di decenni successivi.

Con il Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, veniva sancito il carattere pubblicistico dell’assicurazione e introdotti i pilastri dell’attuale sistema normativo: dalla costituzione del rapporto assicurativo per tutti i lavoratori, attraverso la contribuzione delle aziende, all’erogazione delle prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, alla liquidazione delle rendite ai mutilati ed invadi del lavoro.

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