Richiedi un preventivo gratuito

Jobs Act, tra i decreti attuativi, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Sono stati pubblicati nella GU di ieri 23 settembre ed entreranno in vigore oggi gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). Eccoli qui elencati (i quattro decreti attuativi in GU).

Come annunciato, questa rubrica ospiterà alcuni approfondimenti sulle materie di maggior rilievo e di più diffuso interesse nel settore.

Il primo riguarda le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (DLgs 149/2015). Il suo contenuto è sistemato in 12 articoli: l’ Ispettorato nazionale del lavoro (le sue funzioni e attribuzioni, i suoi organi, le sue attribuzioni, la sua organizzazione e il suo funzionamento), l’organizzazione del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail.

L’art. 12 definisce le disposizioni per l’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro*. Altri articoli raccolgono le disposizioni in materia di personale, di risorse finanziarie, di rappresentanza in giudizio.

L’analisi dettagliata del primo articolo consente di conoscere che l’Ispettorato nazionale del lavoro è stato voluto dal legislatore per:

  1. razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro;
  2. evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Il nuovo organismo è un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail svolgendo le attività ispettive attraverso tutto il personale con compiti di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale già esercitati da questi soggetti.

Per assicurare omogeneità operative, ai funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro**.Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l’Ispettorato ha autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. E’ sottoposto al controllo della Corte dei conti***.

L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

* Ce ne eravamo occupati già il 17 giugno con un articolo al quale rinviamo.
** Ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del DLgs 124/2004 e alle medesime condizioni di legge.
*** Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. 20 del 14 gennaio 1994.

Info: Decreto Legislativo 14 settembre 2014 n.149

Continua lunedì 28 settembre 2015: datore lavoro addetto antincendio primo soccorso 

Leggi

Chiarimenti Ministero su Ispettorato nazionale del lavoro, nota 7 ottobre 2015

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo