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Contributo tecnico per un modello di gestione della sicurezza in cantiere

ROMA – Reso disponibile nel sito di Prevenzione Oggi, rivista trimestrale di ricerche multidisciplinari sulla salute e la sicurezza del lavoro, la “Quinta raccolta di contributi tecnici, normativi e di attualità sulla salute e sicurezza del lavoro” curata da ricercatori ex-Ispesl.

Dodici interessanti contributi scientifici redatti in modo rigoroso e documentato che trattano temi diversi: dalla formazione e sicurezza sul lavoro nel settore alberghiero, alle strategie organizzative per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, a una panoramica sulle principali novità introdotte dal D.Lgs. 106/09 alla normativa per la sicurezza sul lavoro.
Uno dei contributi tecnici è dedicato alla sicurezza nei cantieri e nello specifico alla presentazione di un modello di sistema di gestione della sicurezza in cantiere.

I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro sono introdotti  e regolati dall’Art. 30 del D.Lgs. 81/08 che cita:

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  ha l’obiettivo quindi di integrare  le politiche per la salute e sicurezza nella progettazione, strutturazione e gestione del lavoro di produzione di beni o servizi.
Il modello di gestione presentato nell’articolo è stato progettato per la specifica realtà del lavoro nel settore edile. I ricercatori con questa elaborazione non solo si sono posti l’obiettivo di formulare un modello che per le sue caratteristiche è idoneo ad adempiere all’art. 30 del D.Lgs. 08/81 ma hanno voluto produrre un sistema che fosse appropriato ed efficace per misurare il livello di sicurezza in una data area o fase del processo di costruzione.

I cantieri sono luoghi di lavoro particolari, per loro natura in continua trasformazione.
Spesso in un cantiere cooperano anche contemporaneamente imprese diverse che possono dare luogo a problemi  di coordinamento e interferenze tra le figure responsabili delle funzioni della sicurezza e delle attività e dei processi.
Questa realtà ha quindi un intrinsecamente necessità di adottare modelli di gestione che facilitino i processi organizzativi  e comunicativi e individuino con chiarezza ruoli, funzioni e risorse.
Un modello della gestione della sicurezza in cantiere può articolarsi in tre fasi: progettazione, realizzazione e controllo.
In fase di progettazione il Datore di Lavoro e la direzione dell’impresa definiscono gli obiettivi da raggiungere
Nella realizzazione vengono individuate le risorse disponibili che vanno dalle risorse umane, ai materiali, ai macchinari e ai riferimenti normativi e legislativi.
Il controllo operativo è volto a monitorare i punti critici del processo che vengono valutati in termine di possesso di competenze e conoscenze dei lavoratori, di indagini ambientali sulle situazioni in cantiere e per quanto riguarda i processi e i comportamenti.

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