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La Cassazione sulla colpa generica e quella specifica negli infortuni

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Il Tribunale di Pisa ha, a suo tempo, condannato un imprenditore per i danni subiti da un dipendente (a causa di negligenza, imprudenza ed imperizia), per:

a) omissione delle disposizioni aziendali in materia che gli imponevano l’uso dei mezzi di protezione (quali la cuffia di protezione chiusa);
b) per non aver provveduto ad effettuare idonea manutenzione dell’attrezzatura di lavoro in uso all’infortunato al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 del TU 81/08.

Alla successiva conferma della condanna in Appello, è seguito il ricorso dell’imprenditore in Cassazione in quanto “entrambi i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione la circostanza …che il macchinario in cui si era verificato l’infortunio era in fase di manutenzione e le cuffie relative alla sicurezza non erano inserite proprio per effettuare le operazioni manutentive”.

La Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 20 novembre 2015, n. 48406) ha ritenuto infondato il ricorso in quanto il titolare della ditta avrebbe comunque dovuto adottare misure per impedire che il personale usasse la macchina in tale stato di insicurezza. Misure che invece non erano state adottate.

Al ricorrente è stato contestato di aver causato al lavoratore le lesioni personali per colpa generica (consistita, come detto, in negligenza, imprudenza, imperizia) e per colpa specifica (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare violazione dell’art. 18 c. 1 lett. f) e 71 c. 4 lett. a) punto 2 del TU 81/08.

La Cassazione ha evidenziato che, applicando questi principi di diritto, nella circostanza oggetto di giudizio – nel quale la contestazione concerneva globalmente la condotta ed era contestata la colpa generica – , “non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui all’art. 521 cod. proc. pen.*”.

D’altronde, “le motivazioni della Corte territoriale, in punto di colpa generica e della colpa specifica relativa all’omessa adozione di adeguato dispositivo di protezione, non risultano vulnerate da alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà argomentativa”.

Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta…

Info: Olympus, sentenza Cassazione penale n.48406 20 novembre 2015

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