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Condannato un preposto per omissione di vigilanza in materia di MMC

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La Corte penale Sez. 4 con sentenza del 3 marzo, n. 8872 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto di una ditta nella quale rivestiva l’incarico di responsabile del settore ricambi, e ciò per omissione di vigilanza in materia di movimentazione manuale dei carichi.

Il fatto. Un dipendente della ditta X rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi.

Dell’episodio il Tribunale di P. ha dichiarato responsabile il preposto al reparto dove l’infortunato svolgeva la propria attività. Responsabilità derivata dalla circostanza che il preposto chiese all’interessato di aiutare un collega a portare in magazzino un peso superiore ai 40 Kg, peso che doveva essere considerato comunque non “sopportabile “(fatta, quindi, la ripartizione del peso con quello del secondo dipendente) in quanto superava la soglia del di 15 Kg stabilita dalla competente Commissione medica. Infatti , il dipendente infortunato (che subì una lombalgia durata oltre 4 mesi) non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa.

Il preposto, proprio come addetto alle etichettature dei ricambi, avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio*.

L’omissione delle cautele previste dalla legge è quindi aggravata dal fatto, conosciuto dallo stesso preposto, che l’infortunato era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino.

Aggiunge la sentenza: “Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.”

La Cassazione sottolinea che “la Corte di appello, nel ritenere l’imputato responsabile dell’infortunio verificatesi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, la normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. In particolare l’art. 1, c. 4 bis del DLgs 626/94 prevedeva che siano obbligati all’osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

* Art. 48, c. 4 lett. b DLgs 626/94.

Info: Olympus, sentenza Cassazione 3 marzo 2016 8872

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