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Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nelle metropolitane

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Le appendici tecniche e l’allegato della nuova Regola tecnica antincendio delle metropolitane, oltre che degli argomenti di cui ci siamo occupati nel precedente articolo, si occupano delle scale mobili, degli impianti di ventilazione di emergenza, della rete di idranti, degli estintori, della segnaletica, degli impianti elettrici e di comunicazione.

Sull’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio (che deve rispondere ai criteri contenuti nel TU 81/08) ci siamo soffermati per trarne i più significativi aspetti.

Primo, l’ “organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve essere commisurata all’importanza della infrastruttura destinata allo spostamento di centinaia di migliaia di persone al giorno, per lo più con percorsi sotterranei. In presenza di interferenze con altre attività, la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere di tipo coordinato”.

Secondo, le procedure di emergenza devono essere elaborate in funzione dei flussi massimi dei viaggiatori.

Terzo, ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno affluire nella sala operativa del gestore che dovrà essere in grado di comunicare con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate nel piano di emergenza.

Nei limiti operativi imposti dall’esercizio dell’attività, poi, devono essere programmate periodiche esercitazioni, anche in collaborazione con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco Non deve mancare l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza Antincendio (è previsto nel decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007).

Piano di emergenza. “Il responsabile dell’attività deve predisporre piani di emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche diversi da quelli di incendio, che possono configurarsi nell’ambito dell’intera metropolitana”.

Nei piani devono essere riportati:

  • la descrizione generale della struttura con particolare riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto;
  • la definizione delle modalità di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza;
  • l’identificazione dei possibili eventi che possono verificarsi all’interno della struttura o che possono coinvolgerla dall’esterno e dai quali possono derivare pericoli per l’incolumità delle persone e/o danni alla struttura stessa;
  • i sistemi di rivelazione e comunicazione dell’emergenza adottati;
  • l’identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno della struttura coinvolta;
  • le logiche di attivazione degli impianti di protezione aeraulica (per la circolazione, il ricambio e la climatizzazione dell’aria negli ambienti chiusi, ndr) nei percorsi protetti ed in galleria;
  • l’identificazione del personale che può effettuare i primi interventi, in attesa delle squadre di soccorso;
  • l’identificazione del responsabile delle comunicazioni con le autorità ed in particolare con i Vigili del fuoco;
  • le modalità di effettuazione dell’evacuazione dalla struttura coinvolta;
  • le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco;
  • le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, ove possibile.

Nel capo VIII dell’allegato si legge, infine, che “tutto il personale che opera nell’ambito della metropolitana deve essere informato e formato secondo i criteri di base enunciati nei pertinenti atti regolamentari.

Il personale deve aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della L. 609/1996 (Disposizioni concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto).

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