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Alberghi fino a 50 p.l. obiettivi del recente DM e regola tecnica contro gli incendi

Con il DM dell’Interno 14 luglio 2015 si è dato corso alla semplificazione dei requisiti a suo tempo prescritti a favore degli alberghi fino a cinquanta posti*.

Le disposizioni si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti il 25 agosto, data di entrata in vigore del decreto.

Gli obiettivi del provvedimento sono fissati dall’art. 2 per il quale gli alberghi vanno realizzati e gestiti in modo da:

“a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.

Allo scopo è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi che è contenuta nell’allegato 1, e che viene applicata anche per le opere di ristrutturazione o di ampliamento: limitatamente alle parti interessate dall’intervento e che comportano l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%**.

La regola tecnica si compone di 8 punti.

Il primo punto si dedica all’ubicazione degli alberghi la cui attività può essere svolta:

  1. in edifici costruiti per la specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
  2. in edifici costruiti per la specifica destinazione, contigui e separati da altri che hanno destinazioni diverse;
  3. nel volume di edifici con destinazione mista (sono indicate delle limitazioni, come la presenza di quelle attività in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini
    dell’incendio o dell’esplosione).

Nel punto 2 si parla di separazioni-comunicazioni degli alberghi, per le quali sono prescritte le caratteristiche di resistenza al fuoco.

* L. 15/2014, che ha previsto l’aggiornamento delle disposizione del DM dell’interno 9.4.1994.
** Peraltro, al responsabile dell’attività alberghiera viene concessa la facoltà di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni del DM dell’interno 9.4.1994.

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Semplificati requisiti prevenzione incendi alberghi 25-50 pl

Continua martedì 4 agosto 2015: piani evacuazione e mezzi estinzione

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