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Lavoratori domestici, il Ccnl tutela anche le condizioni di lavoro

Secondo quanto prescritto dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (decorrenza 1 luglio 2013, scadenza 31 dicembre 2016), in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente il lavoratore dovrà far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.

Il certificato:

  • indica la prognosi di inabilità al lavoro;
  • deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.

Per i lavoratori domestici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.

L’obbligo dell’invio del certificato medico anche da parte dei conviventi è prescritto in caso di malattia intervenuta nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici.

Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche:

  • all’uso delle attrezzature;
  • all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.

L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza

  1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore;
  2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale”.

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