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Il 151 esteso anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Nell’ambito delle Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni contenute nella legge 125/2013, di conversione del Decreto legge 101/2013, trova posto anche una serie di disposizioni sui Vigili del fuoco.

Insieme alla previsione dell’adeguamento dei propri organici e alla possibilità per il Corpo nazionale dei VVF di convenzionarsi con gli enti territoriali in ordine all’intervento della propria componente aerea per l’attività di soccorso sanitario “in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone”*, la legge di conversione per la razionalizzazione della PA, estende, a partire dal 1 gennaio 2014, l’applicazione del Regolamento ex DPR 151/2011 agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante**.

Il Regolamento ha individuato le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Che, d’ora in poi, sono anche gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nei quali, cioè, “sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1…. e i cui gestori sono tenuti a redigere un rapporto di sicurezza”.

Fissata la scadenza di estensione del regolamento ex DPR 151, viene anche indicata come “entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge” la data entro la quale dovranno essere adeguate le procedure semplificate per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante***.

Il disposto della 125 consente, infine, ai comuni e agli altri enti territoriali, di stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei VVF per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile.

* Art. 8 della L. 125/2013.
** Sono quelli previsti dall’art.8 del DLgs 334/99 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
*** Decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2001

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