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Amianto, maggiorazione contributiva e domanda all’Inps

Con sentenza n. 599/2012 depositata in data 12 giugno 2012, la Corte di appello di L’Aquila, aveva ritenuto sussistente il diritto di un titolare di pensione a beneficiare della L. 257/1992*, art. 13, c. 8, sulla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto. L’interessato aveva chiesto il riconoscimento con ricorso e previa richiesta di accertamento dell’esposizione presentata all’Inail.

Da parte sua, l’Inps aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello eccependo che il titolare della pensione “non aveva mai presentato ad esso Istituto la domanda di ricostituzione pensionistica”.

Nella vicenda è intervenuta la Cassazione Civile, Sez. 6 con sentenza 16592 del 21 luglio 2014 che ha accolto il ricorso dell’Inps. Infatti, la domanda giudiziale deve essere presentata all’Inps, unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in questione, e non produce gli effetti voluti dal pensionato la domanda inoltrata all’Inail.

Spiega la sentenza. “Mentre la domanda all’Inps è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’Inail mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto”**. Costantemente la giurisprudenza ha affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto***, l’Inail è “soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda”.

La domanda giudiziale di riconoscimento del beneficio previdenziale per esposizione all’amianto deve pervenire all’Inps … Presupposto logico e fattuale … è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato **** la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati.

*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
** Vengono richiamate, per questo, le sentenze della Corte Suprema di Cassazione del 28 giugno 2001 n. 8859, del 25 febbraio 2002 n. 2677, del 19 giugno 2002 n. 8937 e del 29 novembre 2002 n. 17000.
*** Avvalendosi della disposizione della L.257/1992, modificata da Decreto 169/1993.
**** La necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – e in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 .

Info: Cassazione Civile 21 luglio 2014

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