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Orientamenti per la definizione di sporadica e debole esposizione all’amianto

ROMA  – Inviata il 25 gennaio dal Ministero del Lavoro una lettera circolare che  comunica l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro degli Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensita (ESEDI) all’amianto.
La commissione, nella seduta del 15 dicembre, dando attuazione  a quanto stabilito nel’art. 249 comma 2 dell D.Lgs. 81/08 aveva stabilito che, per definire le ESEDI era necessario stabilire i parametri di sporadicità del’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e i parametri entro cui i livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore potesse essere definito “di debole intensità”.
La commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni che riportiamo dal testo integrale diramato.
Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività che vengono effettuate

  • per un massimo di 60 ore l’anno
  • per non più di 4 ore per singolo intervento
  • per non più di 2 interventi al mese

Il livello massimo di esposizione a fibre di amianto è fissato a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
La commissione inoltre specifica che la durata del’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore.
Si richiede inoltre che non siano esposti più di tre addetti contemporaneamente e, se non possibile, che il numero degli addetti destinati all’intervento sia il più ridotto possibile.

In allegato il documento elaborato dalla Commissione riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di attività che potrebbero rientrare nelle categorie ESEDI. Tra queste si distinguono quattro categorie di attività:

  1. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    Ad es.: Interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo
  2. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
    Ad es.: Rimozione di vasche e cassoni per l’acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi
  3. Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
    Ad es.: Interventi su MCA non friabile inbuono stato di conservazione
  4. Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
    Ad es.: Campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Sul sito del Ministero del Lavoro la Circolare del 25 gennaio 2011

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