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Formazione sicurezza , art. 37 TU e nozione di trasferimento, nota Ministero Lavoro

ROMA – Pubblichiamo una nota del Ministero del Lavoro, ripresa da Olympus, in cui il dicastero interviene in merito alla Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Si tratta della nota, diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica, la  nota n. 20791 del 27 novembre 2013. Il documento risponde a richieste di chiarimento che hanno riguardato la corretta interpretazione dell’art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla formazione “di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica”.

La Direzione sottolinea come da un’attenta lettura dell’art. 37 derivi che “i casi nei quali è previsto l’obbligo formativo […] si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo”.

Il discrimine che rende obbligatoria la formazione non è quindi il cambiamento o meno di qualifica bensì il cambio di mansione.

Da questo discende pertanto che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente”.

Per approfondire: la nota pubblicata su Olympus

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