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Chiarimenti sul Medico Competente che esercita nelle Forze Armate

ROMA – Pubblicata  dalla Direzione generale del dipartimento della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  la circolare del 19 maggio 2011 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38 comma 1 del D.Lgs 81/2008 introdotte dal D.Lgs 106/2009, riguardante la figura del Medico competente proveniente ed esercitante nelle Forze armate. Requisiti professionali ed esperienza destinati all’esercizio di tale mansione e all’iscrizione all’albo dei medici destinati alla Radioprotezione, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Punto del Testo unico della sicurezza sul lavoro citato, spiegato e richiamato è l’Art. 38, modificato e aggiornato dal D. Lgs. n. 106/2009 nel comma comma 1, lettera d-bis che testualmente riferisce:

“Per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: […]  con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni“.

Con la circolare si specifica quindi che gli stessi “ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione”. Non possono esercitare quindi il ruolo di Medico Competente se non in possesso di requisiti necessari alla sorveglianza sanitaria.

L’intento del legislatore è stato quello di chiarire ogni aspetto che avrebbe potuto far ipotizzare regimi differenti e particolari e ricordare quindi quanto designato dal D. Lgs. n. 106/2009 e quanto allo stesso tempo indicato dall’Art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78” che in questo modo si esprime:

“1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni […]:  b) provvedono all’assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita’ ed infortuni; d) svolgono attivita’ di medico nel settore del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell’interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi’ le attivita’ di sorveglianza e vigilanza, nonche’ quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito delle citate strutture e di quelle di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni”.

Si è inteso confermare quindi che l’aggiornamento della normativa non va a configurare un regime diversificato per la suddetta categoria di medici appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato. Questi, se non in possesso di titoli e requisiti richiesti per legge non possono accedere aall’esame di ammissione all’elenco dei medici abilitati a prestare sorveglianza sanitaria.

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